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  1. Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Si tratta di una disciplina che prevede tre modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile: l'accordo, il piano del consumatore e il procedimento di liquidazione dei beni. A mezzo di tali procedure si prevede un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, da attuarsi attraverso la collaborazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito: Organismi), strutture espressamente previste e regolate dalla legge n.3/2012 e dal relativo regolamento attuativo. Gli ordini professionali possono istituire Organismi; in particolare poi i Dottori commercialisti ed Esperti contabili (cosi come altri professionisti come ad es. gli avvocati) possono accedere, attraverso le modalità previste dal regolamento attuativo, alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, prestando la propria opera nell'ambito degli Organismi nei procedimenti di risoluzione delle crisi.

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